Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
2. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei
Legge Costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero.
1. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi
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3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti
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2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti
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1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge